Art. 4.
(Riserva di codice).

      1. In materia di riserva di codice, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al princìpio e criterio direttivo di prevedere che le nuove disposizioni penali siano inserite nel codice penale ovvero in leggi che disciplinano organicamente l'intera materia cui si riferiscono, coordinandole con le disposizioni del medesimo codice penale e nel rispetto dei princìpi in esso contenuti.